Veni, vidi, video

STATUTO

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione denominata “GVpress – Associazione italiana dei giornalisti-videomaker” con sigla GVpress, con durata illimitata.

Art. 2 – L’Associazione ha sede in Roma.
La sede può essere trasferita all’interno dello stesso Comune, mentre per i trasferimenti in altro Comune è necessaria una delibera dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può istituire, trasferire e sopprimere, ovunque, sedi secondarie e amministrative, nonché rappresentanze ed unità locali in genere.

Art. 3 – L’Associazione riconosce e definisce la figura professionale del giornalista-videomaker come giornalista che produce servizi giornalistici audiovisivi. IL giornalista-videomaker si occupa sia dei contenuti giornalistici (quali la ricerca, l’ideazione e lo sviluppo del servizio) sia degli aspetti tecnici (quali la realizzazione delle riprese, del montaggio e della post-produzione) al fine di fornire un prodotto finito per la pubblicazione e/o la messa in onda.

L’oggetto sociale dell’Associazione consiste nel:

• Promuovere il riconoscimento della figura professionale del giornalista-videomaker e della sua specificità all’interno delle redazioni giornalistiche, degli uffici stampa, degli enti istituzionali e in qualsiasi contesto ove si renda necessario;

• Stipulare protocolli d’intesa con organismi istituzionali, economici, religiosi e sociali al fine di garantire al giornalista-videomaker i diritti e le prerogative necessari al pieno svolgimento della propria attività professionale;

• Garantire il diritto di accredito specifico per i giornalisti-videomaker in ogni situazione o evento regolato da un sistema di accreditamento presso qualsiasi organismo istituzionale, economico, sociale e religioso. Tale diritto deve essere garantito anche ai giornalisti-videomaker freelance che aderiscono all’associazione;

• Promuovere l’interazione, il confronto e l’incontro tra giornalisti-videomaker, favorendo le occasioni di incontro, dibattito e partecipazione e più in generale di aggregazione, al fine di favorire la crescita professionale e lo scambio di esperienze e conoscenze professionali, tecniche e artistiche;

• Rimuovere gli ostacoli e difendere i diritti per il pieno svolgimento della funzione del giornalista-videomaker, così come definita in premessa, all’interno delle redazioni giornalistiche;

• Garantire presso ogni sede opportuna l’adeguatezza dei compensi del giornalista-videomaker (sia esso freelance oppure inserito all’interno di una redazione tramite qualsiasi contratto di lavoro) in relazione alla sua specificità professionale e alla natura giornalistica dell’attività svolta;

• Giungere alla definizione del contratto nazionale di categoria dei giornalisti-videomaker, fino al suo riconoscimento e attuazione da parte degli organismi istituzionali, professionali e sindacali;

• Difendere, in stretto collegamento con gli organismi di rappresentanza istituzionali e sindacali dei giornalisti italiani, gli interessi morali, professionali, sindacali, legali ed economici degli associati, in rapporto alla loro specifica attività e funzione, promuovendo a questo fine iniziative di collaborazione e coordinamento.

Per il raggiungimento dell’oggetto sociale, l’Associazione promuove ed organizza manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche; promuove ed organizza convegni, dibattiti, conferenze, concorsi, premi, corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale.

L’Associazione inoltre può svolgere attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci.

L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

Art. 4 – L’Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di persone fisiche e giuridiche, di Enti Pubblici e Privati. È esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci.
L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale.

Art. 5 – L’Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 – I soci dell’Associazione sono distinti in due categorie:

1. Soci Fondatori: sono Fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione; versano annualmente la quota sociale prevista per la loro categoria; hanno diritto al voto nell’Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

2. Soci Ordinari: sono Ordinari coloro che richiedono al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’Associazione e che sono ammessi dal Consiglio Direttivo medesimo dopo la verifica dei requisiti d’accesso; versano annualmente la quota sociale prevista per la loro categoria; hanno diritto al voto nell’Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali. Potranno divenire soci Ordinari soltanto i giornalisti-videomaker così come definiti all’Art. 2 del presente Statuto che facciano richiesta scritta, motivata e contenente le generalità anagrafiche. Alla richiesta d’iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:
◦ autocertificazione, corredata da copia cartacea o fotografica della tessera professionale, con la quale si dichiari di essere iscritti all’Ordine dei Giornalisti nell’albo dei pubblicisti oppure in quello dei professionisti oppure in quello dei praticanti oppure che ci si impegni ad iscriversi all’albo dei pubblicisti o a quello dei professionisti entro 12 mesi dalla richiesta d’iscrizione, e che l’attività video giornalistica, così come definita all’Art. 2 del presente Statuto, costituisce la fonte primaria di reddito del richiedente da almeno 12 mesi;
◦ lista di link che attesti la pubblicazione o la messa in onda, nell’ambito di testate giornalistiche registrate, dei servizi video giornalistici realizzati dal richiedente nei precedenti 12 mesi;
◦ autocertificazione sugli eventuali precedenti penali;
◦ dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

In occasione del rinnovo della tessera, viene richiesto di confermare l’autocertificazione degli eventuali carichi pendenti e l’iscrizione all’ordine dei giornalisti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di aggiornare la lista dei soci dell’Associazione. I soci Ordinari dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla entro trenta giorni con l’obbligo di rendere nota la motivazione. Se entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta non è stata fornita una risposta, la stessa è da considerarsi respinta. Il numero dei soci è illimitato. E’ esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

E’ preclusa l’iscrizione all’Associazione per tutti coloro che risultano iscritti ad altre associazioni professionali di ambito giornalistico non sindacali. E’ da considerarsi incompatibile con l’iscrizione all’Associazione il richiedente che svolge attività rilevante di fotografo e/o non rientra, per le caratteristiche del lavoro svolto, nella definizione del giornalista videomaker stabilita in premessa. Non possono essere iscritti all’Associazione coloro che hanno riportato condanne penali che comportino interdizione dai pubblici uffici per tutta la durata dell’interdizione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Nel caso di condanna, che non comporti l’interdizione dai pubblici uffici, se questa è cessata, il Consiglio Direttivo può concedere l’iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze, e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole di iscrizione.

E’ prevista la figura dell’affiliato Sostenitore. Sono Sostenitori coloro che pur non rispondendo alla definizione del giornalista-videomaker così come definita all’Art. 2 intendono comunque partecipare alla vita dell’Associazione; fanno domanda d’iscrizione al Consiglio Direttivo.

E’ prevista la figura dell’affiliato Onorario. Sono Onorari coloro che sono ammessi e nominati tali dal Consiglio Direttivo dell’Associazione; sono personalità eminenti la cui presenza può contribuire alla valorizzazione dell’Associazione e al raggiungimento degli scopi sociali.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, e a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell’assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti.

Art. 7 – La quota sociale annuale per soci Fondatori e Ordinari è fissata, per il primo anno, nella misura di €. 30,00 e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea l’istituzione di una quota d’ingresso che il socio deve versare al momento della prima iscrizione all’Associazione.

Art. 8 – La qualifica di socio si perderà in qualsiasi momento per dimissioni volontarie, oppure per mancato rinnovo dell’adesione, per morosità, per violazioni statutarie, per mancata presentazione annuale della documentazione di cui all’art.6.2, per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l’onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività sociale.
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

I soci espulsi su provvedimento del Comitato Disciplinare potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima Assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente con una votazione a scrutinio segreto.
E’ fatta salva la facoltà di ciascun socio di auto sospendersi dall’Associazione in un qualunque momento per un periodo massimo di ventiquattro mesi; l’auto sospensione determina il congelamento dei diritti attivi e passivi di cui il socio gode in quanto iscritto; al termine dei ventiquattro mesi, se il socio non richiede il reintegro è da considerarsi cancellato dall’Associazione.

Art. 9 – Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, sarà costituito da:
• quote associative
• proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con attività marginali di carattere commerciale
• liberalità, contributi, lasciti e donazioni

Art. 10 – L’Associazione si riserva di dotarsi di opportuno regolamento interno. Il regolamento è redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea.

Art. 11 – La quota associativa non è trasmissibile.

Art. 12 – L’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L’Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 13 – L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano e prende tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Si riunisce almeno una volta l’anno ed è composta dalla totalità soci. L’Assemblea può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dal Comitato Disciplinare oppure da un terzo dei soci. L’Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta oppure per via telematica attraverso il sito internet dell’Associazione, contenente l’ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea ordinaria può dare il via ai lavori se è presente, da intendersi come presenza fisica, telematica o tramite delega, la maggioranza dei soci. L’Assemblea straordinaria può dare il via ai lavori se è presente, da intendersi come presenza fisica, telematica o tramite delega, i ¾ di soci. E’ prevista l’Assemblea di seconda convocazione che potrà deliberare con la maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero. L’Assemblea elegge tra i propri soci con una votazione a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il Segretario che è indicato dal Presidente e ratificato dall’Assemblea. Ciascun socio può esprimere una preferenza per l’elezione del Presidente e fino a quattro preferenze per l’elezione dei restanti membri del Consiglio Direttivo. L’Assemblea elegge i membri del Collegio dei Probiviri e di questi almeno uno non deve risultare iscritto all’Associazione. L’Assemblea approva il bilancio consuntivo relativo l’anno precedente e quello preventivo dell’anno in corso, nonché il regolamento interno. L’Assemblea provvede con una votazione a maggioranza dei 2/3 dei soci dell’Associazione alle modifiche statutarie. L’Assemblea approva a maggioranza i protocolli d’intesa con soggetti terzi proposti e redatti dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea approva a maggioranza le linee guida che indirizzano l’attività del Consiglio Direttivo. All’Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci; le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri e probiviri.
Qualora il socio destinatario di un provvedimento disciplinare intenda fare ricorso contro lo stesso, l’Assemblea fa funzione di organo di appello con una votazione a scrutinio segreto tra i soci presenti.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile.

Art. 14 – L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Art.15 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, da quattro membri tra i quali viene individuato il Vice Presidente, e da un Segretario scelto tra i soci dal Presidente che ricopre anche il ruolo del Tesoriere. Il Segretario non gode di diritto di voto alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e può esprimere unicamente pareri di carattere consultivo. Il Segretario coordina e organizza le attività dell’Associazione e in apertura dell’Assemblea relaziona i soci su quelle svolte. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; delibera circa la quota sociale e la quota d’ingresso; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l’ammissione di nuovi soci; decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci e lo sottopone ad una votazione dell’Assemblea per l’approvazione; delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni si adottano a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta a semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti. In caso di abbandono, sospensione o cancellazione di uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea dei soci per eleggere un nuovo membro. Il membro così eletto resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spettano la firma sociale e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone, di cui almeno una non iscritta all’Associazione, elette dall’Assemblea dei soci. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra soci oppure tra soci e organi sociali oppure tra soci e soggetti terzi con cui l’Associazione intrattiene rapporti, escluse quelle che per legge o per Statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei soci. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Comitato Disciplinare o al Consiglio Direttivo che adotteranno gli opportuni provvedimenti per dare seguito alle sue decisioni.

Art. 18 – Il Comitato Disciplinare è composto da tre membri scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo e resta in carica per due anni. Il Comitato Disciplinare agisce per propria iniziativa o su segnalazione di uno o più soci, degli organi sociali o di terzi. Il Comitato Disciplinare recepisce il giudizio insindacabile espresso dal Collegio dei Probiviri e dà esecuzione, stabilendo gli opportuni provvedimenti disciplinari, allo stesso.

Le sanzioni sono così articolate: la censura; il richiamo; la sospensione, anche per più di una volta, sino ad un massimo di trenta giorni consecutivi, dall’accesso a tutte le sedi dei soggetti con cui l’Associazione ha siglato dei protocolli d’intesa; l’espulsione dall’Associazione. In caso di espulsione, il socio destinatario del provvedimento può appellarsi entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso. In caso di ricorso, l’Assemblea dei soci fa funzione di organo d’appello. Il Comitato Disciplinare espone la sentenza emessa dal Collegio dei Probiviri e il conseguente provvedimento disciplinare; l’Assemblea è chiamata ad emettere il verdetto definitivo con una votazione a scrutinio segreto tra i soci presenti. Sarà compito del Comitato Disciplinare informare tutti i soggetti con cui l’associazione ha siglato protocolli d’intesa dell’avvenuta espulsione. Dopo ventiquattro mesi dall’espulsione, il soggetto interessato può chiedere una nuova iscrizione all’Associazione.
Di fronte ad eventuali contestazioni sull’interpretazione dello Statuto, il Comitato Disciplinare si riunisce insieme al Presidente per offrire la corretta e autentica lettura dello Statuto stesso.

Art. 19 – Le cariche sociali avranno durata di due anni.

Art. 20 – Annualmente il Consiglio Direttivo redige un bilancio preventivo e uno consuntivo che dovranno essere approvati dai soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea generale per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Art. 21 – Il presente Statuto potrà essere modificato su deliberazione dell’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei 2/3 dei soci. In caso di Assemblea di seconda convocazione, eventuali modifiche allo Statuto potranno essere approvate dalla maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 22 – Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

Art. 23 – In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.

Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.